1. Sono destinatari delle misure contenute nella presente legge:
a) limitatamente agli articoli 3, commi 1 e 4, 7 e 8, i lavoratori subordinati che hanno un'età superiore a cinquanta anni;
b) limitatamente all'articolo 3, comma 2, i lavoratori subordinati ai quali mancano due anni per la maturazione del diritto a un trattamento pensionistico da parte dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
c) limitatamente agli articoli 4 e 5, i lavoratori con qualifica di dirigente che hanno un'età superiore a cinquanta anni;
d) ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 5, le imprese private, in qualunque forma giuridica organizzate, che attuano il rispetto dei contratti collettivi di lavoro, delle norme sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e) limitatamente alle misure di cui all'articolo 8 della presente legge, le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.