Art. 2.
(Soggetti e imprese beneficiari).

      1. Sono destinatari delle misure contenute nella presente legge:

          a) limitatamente agli articoli 3, commi 1 e 4, 7 e 8, i lavoratori subordinati che hanno un'età superiore a cinquanta anni;

          b) limitatamente all'articolo 3, comma 2, i lavoratori subordinati ai quali mancano due anni per la maturazione del diritto a un trattamento pensionistico da parte dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

          c) limitatamente agli articoli 4 e 5, i lavoratori con qualifica di dirigente che hanno un'età superiore a cinquanta anni;

          d) ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 5, le imprese private, in qualunque forma giuridica organizzate, che attuano il rispetto dei contratti collettivi di lavoro, delle norme sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,

 

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e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, e del principio di parità di trattamento tra i lavoratori di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;

          e) limitatamente alle misure di cui all'articolo 8 della presente legge, le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.